Statuto di Brugherio Popolare Europea
“Testo approvato dall’Assemblea il 17 Gennaio 2023”
TITOLO PRIMO – Principi generali
Articolo 1 (Denominazione)
È costituita l’Associazione denominata “Brugherio Popolare Europea”, che ha sede in Brugherio, Via A. Manzoni n.31. L’ Associazione non ha finalità di lucro.
Tuttavia, per il raggiungimento degli scopi sociali, può effettuare, in via non prevalente, attività utili al proprio finanziamento.
Articolo 2 (Scopi)
Le finalità dell’Associazione consistono nel promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei Cittadini alla vita politica, culturale e sociale, esercitando i
diritti ed utilizzando gli strumenti che la Costituzione e le Leggi prevedono e garantiscono per aggregare, impegnandosi nel sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e la classe politica sui temi che sono oggetto della sua attività ed, in particolare, sui valori democratici e cristiani fondanti del Partito Popolare Europeo: in primo luogo la difesa della libertà, l’eguaglianza sostanziale, la sussidiarietà e il buon andamento della amministrazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, uniti all’irrinunciabile principio di meritocrazia. Ed ancora, la difesa della vita; il valore della famiglia, intesa come società naturale edificata sul matrimonio fra un uomo e una donna, luogo primario degli affetti, dell’educazione e della crescita; la tutela e la promozione del lavoro come strumento di autorealizzazione, affrancamento, innalzamento dell’umana dignità e sublimazione del sacrificio, attraverso il quale l’uomo può estrinsecare la propria capacità, il proprio genio, il proprio talento, la propria arte e la propria personalità. Il tutto nella cornice della legalità e del rispetto delle Istituzioni e dell’ordine costituito.
Si propone, quindi, di diffondere e far condividere i valori prioritari della Moralità Pubblica e dell’Etica Politica nonché il Valore dei Diritti della Persona contro
ogni logica di sopraffazione da parte degli apparati di potere, della massificazione, delle strutture di potere economico, finanziario, politico e statale: si riconosce nei valori di libertà e democrazia rappresentati dalla civiltà occidentale e cristiana cui appartengono l’Italia e l’Europa.
Ai fini di cui sopra l’Associazione potrà promuovere, utilizzando anche strumenti informatici e telematici, dibattiti, manifestazioni, attività di informazione e formazione in collaborazione con Università, Istituzioni nazionali e locali, Fondazioni, Enti e altre Associazioni o Comitati.
L’Associazione utilizzerà tutti i diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Leggi per partecipare alla vita politica pubblica e democratica, organizzando assemblee, comizi, cortei ed altri simili eventi. Si riserva, pertanto ed inoltre, di contribuire alla formazione di liste elettorali per le elezioni politiche e amministrative. La partecipazione alla formazione di liste elettorali potrà concretarsi sia nella indicazione di propri candidati da inserire in liste già costituite, sia nella promozione ex novo di liste elettorali proprie. In questo secondo caso, il Consiglio direttivo della Associazione sancirà la decisione di formare le liste e stabilirà con propria deliberazione il contrassegno da assegnare alle liste medesime e i nominativi delle singole persone candidate. In entrambi i casi, l’approvazione e la partecipazione dell’associazione sarà rappresentata con la formale ratifica da parte del Segretario/Coordinatore.
L’Associazione potrà realizzare iniziative editoriali a mezzo di pubblicazioni cartacee, di pubblicazioni informatiche e di prodotti audiovisivi. Le finalità indicate potranno essere perseguite anche attraverso prestazioni di servizi, l’organizzazione di eventi, interventi formativi e informativi, la promozione di progetti, studi e ricerche, sia direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, la partecipazione ad iniziative e azioni di qualsiasi natura, purché attinenti ai fini di cui sopra.
Articolo 3 (Collaborazioni)
L’Associazione può collaborare con altre associazioni, organizzazioni, società, enti pubblici e privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
Essa può individuare al suo interno persone rappresentante, competenti per i vari settori di intervento di volta in volta necessari, delegandole a rappresentarla nell’attività specifica richiesta ed a fornire la collaborazione necessaria per il raggiungimento degli scopi prefissati. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può avvalersi anche della collaborazione di non soci.
TITOLO SECONDO – Organizzazione dell’associazione
Capo primo – Le Persone
Articolo 4 (I Soci)
I soci dell’Associazione sono:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’Atto Costitutivo e coloro che hanno partecipato alla prima Assemblea e coloro che vengono cooptati dal Collegio dei Garanti. Possono essere Soci Ordinari persone fisiche e giuridiche, associazioni, società ed enti interessati agli scopi statutari. Per essere ammesso quale Socio Ordinario, il candidato deve essere proposto al Consiglio Direttivo da almeno due Soci.
Il Consiglio Direttivo ne approva o meno l’ammissione, con votazione palese.
Possono essere Soci Sostenitori i soggetti di cui al comma precedente che intendono contribuire, finanziariamente o con prestazioni d’opera, associative, alle attività della Associazione secondo apposito regolamento.
Sono Soci Onorari personalità individuate dal Consiglio Direttivo tra persone che si sono particolarmente distinte per la condivisione dei principi dell’Associazione o per particolari meriti civici, politici, culturali.
Articolo 5 (Decadenza della qualifica di socio)
La qualifica di Socio dell’Associazione si perde con effetto immediato a seguito di dimissioni inviate per iscritto dal Socio dimissionario al Consiglio Direttivo,
ovvero per espulsione dall’Associazione a seguito di provvedimento disciplinare
adottato dal Collegio dei Garanti.
La mancata regolarizzazione della posizione del Socio in merito al pagamento della quota associativa non comporta la perdita della qualifica di socio, se nel frattempo non interviene un provvedimento disciplinare in tal senso da parte del Collegio dei garanti, ma impedisce il diritto di voto nelle deliberazioni dell’Assemblea e l’esercizio di elettorato attivo e passivo all’interno dell’Associazione.
Capo secondo – Il funzionamento dell’Associazione
Articolo 6 (Organi Sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- Il Collegio dei Garanti
- L’Assemblea dei Soci
- Il Presidente dell’Associazione
- Il Consiglio Direttivo
- La Giunta esecutiva
- Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico
Gli organi collegiali dell’Associazione deliberano con maggioranza semplice salvo le maggioranze qualificate previste dallo Statuto.
Articolo 7 (Il Collegio dei Garanti)
Il Collegio dei Garanti è costituito da tre Garanti eletti dal Consiglio Direttivo fra i Soci fondatori ovvero fra i Soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno due anni e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, e comunque fino all’insediamento del nuovo Collegio. Al proprio interno i componenti del Collegio dei garanti individuano il Presidente del Collegio, il quale a sua volta assegna agli altri due componenti le funzioni di Segretario del Collegio e di Procuratore.
Spetta al Presidente del Collegio il compito di convocare e presiedere le adunanze del Collegio stesso, sottoscriverne col Segretario i verbali, comunicare le decisioni del Collegio agli altri Organi dell’Associazione. Il Segretario del Collegio dei garanti provvede alla redazione e alla tenuta dei verbali e assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Il Procuratore istruisce i procedimenti disciplinari avanti al Collegio e ogni altro atto sia sottoposto all’attenzione del Collegio stesso, compila le liste dei candidati alle cariche sociali e compila le liste degli eletti in vista del parere di
competenza che il Collegio esprime ai sensi del comma successivo.
Spetta al Collegio dei Garanti vigilare sul corretto perseguimento degli scopi statutari. A tal fine il Collegio esprime parere preventivo obbligatorio ma non vincolante su:
- tutte le deliberazioni di modifica degli artt. 1, 2, 3 e 4 dello Statuto;
- la nomina di un membro del Consiglio Direttivo;
- la eventuale nomina sostitutiva dei membri del Consiglio Direttivo
dimissionario o decaduti nel corso del triennio. Decidono con propria deliberazione la cooptazione di nuovi Soci Fondatori, su proposta di almeno due Soci Fondatori, e il conferimento della qualifica di Socio Onorario. Spetta al Collegio dei Garanti l’avvio e la gestione dei procedimenti disciplinari secondo le modalità stabilite da apposito regolamento sui Procedimenti Disciplinari.
La sottoposizione di un componente del Collegio dei Garanti a misure o procedimenti disciplinari è regolamentata dal Regolamento sui Procedimenti Disciplinari.
Articolo 8 (L’Assemblea)
L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori. I Soci possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea se in regola con le quote sociali. Spetta all’Assemblea deliberare su:
- il programma generale di attività dell’Associazione
- i Bilancio, preventivo e consuntivo
- i Regolamenti interni dell’Associazione, eccetto quelli che la cui approvazione è riservata dallo Statuto alla competenza di altri organi dell’Associazione;
- l’elezione del Presidente dell’Associazione;
- l’elezione dei cinque membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori ovvero del Revisore Unico;
- le modifiche statutarie secondo quanto disposto dall’art.22;
- l’acquisto, vendita o permuta di beni immobili destinati ad uso di sede sociale o di attività dell’Associazione;
- la proroga o lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione dei Bilanci.
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta sia convocata dal Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta un terzo dei Soci, indicandone i motivi. L’Assemblea si riunisce altresì in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando è presente la metà più uno dei Soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, salva la circostanza in cui specifiche deliberazioni richiedano per Statuto maggioranze qualificate. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente designa il Segretario dell’Assemblea, il quale redige il verbale delle riunioni che sarà sottoscritto da entrambi. I Soci possono delegare la loro
presenza in Assemblea ad un altro Socio. Non è ammessa più di una delega in capo a ciascun Socio. Le deleghe non potranno essere conferite a membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori o al revisore Unico.
L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione, cioè il Presidente dell’Associazione e il Consiglio Direttivo. La convocazione, la presidenza e la gestione dei lavori dell’Assemblea spettano eccezionalmente in questo caso al Collegio dei Garanti nell’osservanza di specifiche norme contenute in apposito regolamento.
Capo terzo – Organi direttivi dell’Associazione
Articolo 10 (Il presidente dell’Associazione)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, convoca l’Assemblea dei Soci, la presiede e ne dirige lo svolgimento. In più:
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca la Giunta esecutiva o suoi singoli componenti, e ne convoca e ne presiede le adunanze;
- all’uopo promulga con propri decreti le decisioni della Giunta esecutiva e del
- Consiglio Direttivo e adempie ad ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio Direttivo;
- svolge le funzioni di Segretario/Coordinatore del gruppo.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9. L’elezione avviene a scrutinio segreto. La stessa adunanza assembleare che elegge il Presidente dell’Associazione elegge anche il Consiglio direttivo.
Articolo 11 (Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da sei Consiglieri, eletti dall’Assemblea dei Soci secondo le prescrizioni dell’articolo 9.
Le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e della presentazione delle candidature sono disciplinate con un regolamento promulgato all’uopo dal Collegio dei Garanti, almeno dieci giorni prima della data fissata per presentare le candidature.
Le votazioni per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo avvengono comunque in forma distinta e a scrutinio segreto.
In base alle facoltà concesse da apposito regolamento promulgato dal Collegio dei Garanti, i candidati potranno partecipare alle elezioni delle cariche elettive sia singolarmente, nel qual caso i Soci saranno chiamati a indicare solo i nominativi dei candidati prescelti, sia raggruppati in liste di sei candidati ciascuna. In questo secondo caso, il regolamento promulgato dal Collegio dei Garanti dovrà contemplare meccanismi di suddivisione proporzionale dei seggi nel Consiglio direttivo fra le varie liste.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I dimissionari o decaduti, per qualsiasi motivo, dal Consiglio Direttivo nel
corso del triennio sono sostituiti per surrogazione con i primi dei non eletti fra i candidati all’elezione del Consiglio, salvo il caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri, circostanza nella quale il Collegio dei Garanti procederà alla convocazione dell’Assemblea per una nuova elezione.
Nel caso si verifichi la mancanza di candidati nelle liste elettorali per procedere alla surrogazione di Consiglieri dimissionari, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica con un numero di componenti non inferiore a cinque. Qualora si scenda sotto questo numero, il Collegio dei Garanti procederà alla convocazione dell’Assemblea per una nuova elezione del singolo Consigliere dimissionario.
Articolo 12 (Attività del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo dell’Associazione e svolge la sua attività nel rispetto dei programmi approvati dall’Assemblea. In particolare:
- convoca l’Assemblea dei Soci indicandone l’Ordine del Giorno;
- nomina il Collegio dei Garanti entro trenta giorni dal proprio insediamento;
- Ammette i Soci Ordinari e Sostenitori;
- Attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- Propone all’Assemblea i Bilanci, preventivo e consuntivo, ed il programma generale delle attività;
- Delibera sulle quote associative, nonché sui contributi dei Soci Sostenitori;
- Delibera sull’accettazione di donazioni, lasciti e depositi;
- Delibera sull’adesione ad altri organismi aventi finalità analoghe o complementari a quelle dell’Associazione;
- Elegge al proprio interno il Presidente reggente in caso di decadenza anzitempo dalle funzioni del Presidente eletto dall’Assemblea dei Soci;
- Delibera su ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, non specificamente riservato all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all’anno, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta scritta,
indicandone i motivi, da almeno due componenti del Consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni devono essere presente almeno il Presidente, il Consigliere anziano, in caso di sua momentanea impossibilità, e la maggioranza dei componenti effettivi.
Articolo 13 (Durata del mandato degli Organi Direttivi)
Il Presidente e il Consiglio direttivo rimangono in carica per un triennio. In caso di momentaneo impedimento, svolge le funzioni del Presidente il
Consigliere Anziano del Consiglio Direttivo. L’anzianità è intesa in senso anagrafico. Il Presidente e il Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi organi direttivi dell’Associazione.
In caso di decadenza anzitempo del Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Presidente reggente che svolga le funzioni del Presidente dell’Associazione fino alla scadenza naturale del triennio. Nell’eventualità descritta dal comma precedente, il Collegio dei Garanti provvede alla sostituzione mediante surrogazione del Consigliere eletto alla reggenza, secondo le procedure descritte al precedente articolo 11.
Articolo 14 (La Giunta Esecutiva)
La Giunta esecutiva è l’organo esecutivo dell’Associazione. Alla Giunta spetta dare esecuzione tanto alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, quanto a quelle del Consiglio Direttivo. Della Giunta fanno parte il Presidente dell’Associazione, che la presiede, il Direttore dell’Associazione e il Portavoce o responsabile delle relazioni esterne.
Il Direttore e il Portavoce sono nominati in seno al Consiglio Direttivo dal Presidente dell’Associazione con proprio decreto. Al Presidente spetta anche la facoltà di revoca del Direttore e del Portavoce. In quest’ultimo caso, il Direttore e il Portavoce revocati continuano comunque a far parte del Consiglio Direttivo in guisa di Consiglieri.
Articolo 15 (Il Direttore e il Portavoce)
Il Direttore dell’Associazione promuove l’attuazione delle deliberazioni della Assemblea e sovrintende al complesso delle attività dell’Associazione. Svolge le funzioni di tesoriere e si interfaccia con l’Organo di revisione contabile. Il Portavoce – Responsabile delle relazioni esterne è la voce pubblica della Associazione, sia complessivamente intesa, sia considerata nei singoli organismi all’interno dei quali si articola l’attività associativa. Ratifica e firma ogni documento pubblico dell’Associazione sancendone la possibilità di divulgazione verso il pubblico a nome e per conto della Associazione.
Articolo 16 (Incopabilità e Ineleggibilità)
Con riferimento all’elettorato passivo alle cariche sociali, si rispetteranno le norme sancite nel Regolamento sociale delle Incompatibilità e Ineleggibilità.
Articolo 17 (Decadenza delle cariche sociali)
Ciascun componente di un organo direttivo dell’Associazione decade dalla propria funzione in caso di sopravvenienza di motivi di incompatibilità o ineleggibilità ed inoltre in caso di ingiustificata assenza per più di tre volte consecutive in un anno dalle adunanze dell’Organo di cui è componente e comunque in caso di assenza dallo stesso protratta per oltre il cinquanta per cento delle adunanze tenutesi.
I componenti del Collegio dei Garanti decadono anticipatamente dalla loro funzione in caso di nomina di un nuovo Collegio dei Garanti da parte del Consiglio Direttivo neoeletto e subentrato a un precedente Consiglio anticipatamente decaduto.
I componenti della Giunta Esecutiva possono decadere dalla loro funzione in caso di esonero da parte del Presidente dell’Associazione.
Articolo 18 (Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico)
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo determina, di triennio in triennio, se il controllo contabile debba essere affidato ad un Collegio dei Revisori dei
Conti o ad un Revisore unico. Qualora si decida di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, questo organo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti: il Presidente verrà nominato dal Collegio stesso.
Al Collegio dei Revisori dei Conti compete la vigilanza sull’osservanza della Legge e sulla regolarità dei Bilanci e della loro gestione.
Capo quarto – Commissioni di Lavoro
Articolo 19 (Costituzione di Commissioni)
In vista del perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione può promuovere al proprio interno la formazione di Commissioni di lavoro su tematiche
specifiche o per singoli settori di intervento.
La Costituzione di una Commissione può essere promossa da qualunque socio ed è sancita da una deliberazione del Consiglio Direttivo attuata con successivo decreto del Presidente dell’Associazione.
Nella deliberazione del Consiglio Direttivo e nel successivo decreto presidenziale di costituzione, deve essere indicato anche i nomi dei componenti e del Coordinatore dei lavori della Commissione.
Delle Commissioni possono essere chiamati a far parte sia in veste di commissari sia in veste di Coordinatore dei lavori anche persone non iscritte alla
Associazione, il cui coinvolgimento sia nondimeno motivato da ragioni di attinenza all’ambito di lavoro e di ricerca demandato alla Commissione.
Al termine dei lavori, il Coordinatore della Commissione, che all’uopo può nominare un Segretario con funzioni di assistenza, presenta al Consiglio Direttivo una relazione conclusiva.
TITOLO TERZO – Patrimonio e Organizzazione finanziaria
Articolo 20 (Patrimonio dell’Associazione)
Il Patrimonio dell’Associazione è alimentato dalle quote associative, da eventuali contributi da parte di Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Società, Istituti e
Persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione in modo legittimo.
Articolo 21 (Bilancio)
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo viene approvato dall’Assemblea Ordinaria ed obbligatoria dei Soci entro il
mese di Aprile. Nello stesso termine vanno altresì approvato il Bilancio Preventivo ed il Programma Generali annuale.
TITOLO QUARTO – Norme finali
Articolo 22 (Modifiche dello Statuto)
Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza assoluta dei Soci. Le norme degli articoli 1, 2, 3, 23 e del presente articolo 22 dello Statuto sono modificabile con il consenso di almeno due terzi dei Soci.
Articolo 23 (Scioglimento dell’Associazione)
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea Straordinaria. In tale eventualità il patrimonio sociale viene devoluto ad istituzioni
universitarie o di ricerca, ad associazioni di volontariato o culturali, o ad altre associazioni aventi scopi analoghi, individuate dall’Assemblea stessa.
Articolo 24 (Rinvio al Codice Civile)
Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.
Norme Transitorie
NORMA I
All’atto della costituzione dell’Associazione e della sottoscrizione del presente Statuto e del verbale, i Soci Fondatori che sottoscriveranno il presente Statuto e il verbale provvederanno all’elezione immediata del Presidente reggente provvisorio della Associazione, del Consiglio Direttivo reggente provvisorio e del Revisori uncino dei Conti / Collegio dei Revisori dei Conti.
Entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo Provvisorio provvederà alla nomina del Collegio dei Garanti, che rimarrà in carica fino all’elezione di un nuovo Collegio da parte del Consiglio Direttivo risultato eletto in occasione della prima tornata elettorale sociale utile. Entro lo stesso periodo di tempo, il Presidente provvederà alla nomina della Giunta Esecutiva.
NORMA II
Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere di competenza del Collegio dei Garanti, i Soci
Fondatori sottoscrittori del presente Statuto – e quelli eventualmente ammessi nel frattempo dal Collegio dei Revisori secondo le procedure di cui all’articolo 4 dello Statuto – procederanno all’approvazione dei seguenti Regolamenti:
- Regolamento sulle incompatibilità e ineleggibilità alle cariche sociali;
- Regolamento sui procedimenti disciplinari;
- Regolamento del tesseramento.
NORMA III
Entro una settimana dall’approvazione del Regolamento sul tesseramento, il Presidente reggente provvisorio provvede con proprio decreto all’indizione della prima “campagna tesseramenti”, indicandone le annualità di validità.
Entro la fine del mese di settembre, il Presidente reggente provvisorio, sentito il Consiglio Direttivo reggente provvisorio, provvederà con proprio decreto ad indicare la data per l’elezione dei nuovi Organi direttivi della Associazione, cui seguiranno gli adempimenti statutari da parte degli altri Organi Direttivi provvisori. La data indicata dal Presidente reggente provvisorio per le elezioni degli Organi direttivi dell’Associazione è prorogabile dal Presidente reggente provvisorio stesso con proprio decreto motivato. L’elezione dei nuovi Organi direttivi dell’Associazione deve comunque avvenire entro un anno dalla nomina del Presidente reggente e del Consiglio Direttivo reggente provvisorio.

